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Forma specifica.

L’Assicurato ha la possibilità di richiedere l’indennizzo del danno avvalendosi della “forma specifica”, disciplinata dall’art. 2058 C.C. e consistente nel ripristino della situazione ante sinistro da parte di imprese selezionate operanti sul territorio e senza dover sostenere alcun onere pecuniario.

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